Il Regolamento UE 2018 2005 come ulteriore restrizione sull'uso degli ftalati
17 gen 2019
Gli ftalati sono sostanze tossiche per la riproduzione e pertanto inserite nel registro del Regolamento REACH dal 2015. Tali sostanze sono: il DEHP (bis (2-etilexil) Ftalato), il DBP (Dibutil Ftalato), il BBP (Benzil Butil Ftalato) e il DIBP (Diisobutil Ftalato) ma solamente le prime tre erano vietate all’interno di prodotti di largo consumo destinati ai bambini.
È solo con l’approvazione del Regolamento (EU) 2018/2005 del 17 dicembre 2018 che l’Unione Europea ne ha uniformato la regolamentazione, prevedendo, a partire dall'8 luglio 2020, il divieto d’immissione sul mercato di articoli con un contenuto di uno o più dei 4 ftalati sopra citati in quantità superiore allo 0,1% in peso del materiale plastico all’interno di qualsiasi tipo di articolo.
Tale modifica giunge a valle di un periodo di osservazione e di allerta circa la tossicità degli ftalati presi singolarmente o in miscela iniziato nel 2011 con una proposta di regolamentazione di queste sostanze della Danimarca, successivamente recepita dall’ECHA (European Chemical Agency). L’impatto di questo nuovo Regolamento sarà di sicuro rilievo poiché gli ftalati sono ampiamente utilizzati come plasticizzanti all’interno di materiali polimerici.
Sostanza | Numero UE | Numero CAS |
Diisobutil ftalato (DIBP) | 201-553-2 | 84-69-5 |
Dibutil ftalato (DBP) | 201-557-4 | 84-74-2 |
Benzil Butil Ftalato (BBP) | 201-622-7 | 85-68-7 |
Bis (2-etilexil) ftalato (DEHP) | 204-211-0 | 117-81-7 |
Tuttavia, esistendo già delle normative per alcune categorie di prodotto o non essendo questi di pertinenza, il Regolamento (EU) 2018/2005 prevede le eccezioni di seguito riportate:
- agli articoli esclusivamente destinati all'uso industriale e agricolo o all'uso in ambiente esterno, a condizione che nessun materiale plastificato venga a contatto con le mucose o a contatto prolungato con la pelle;
- agli aeromobili immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione o riparazione di tali aeromobili, qualora tali articoli siano essenziali alla sicurezza e all'aeronavigabilità degli aeromobili;
- ai veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2007/46/CE immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione e riparazione di tali veicoli, qualora questi ultimi non possano funzionare nel modo previsto in assenza di tali articoli;
- agli articoli immessi sul mercato prima del 7 luglio 2020;
- agli strumenti di misurazione destinati all'uso in laboratorio e ai componenti di detti strumenti;
- ai materiali e agli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1935/2004 o del Regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione (*1);
- ai dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE e ai componenti di detti dispositivi medici;
- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/65/UE;
- al confezionamento primario dei medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 726/2004, della Direttiva 2001/82/CE o della Direttiva 2001/83/CE;
- ai giocattoli e agli articoli di puericultura di cui ai punti 1 e 2.
Per consultare il testo integrale del Regolamento (UE) 2018/2005 vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale dell’Unione Europea.
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