06 lug 2021

Con la Disposizione N. 936 del 19 giugno 2021 il Governo della Federazione Russa ha definito le procedure di registrazione, sospensione, riattivazione e cessazione della validità delle Dichiarazioni e dei Certificati di Conformità ai requisiti dei regolamenti tecnici della Federazione Russa e dell’Unione Doganale.

Secondo quanto stabilito dalla Disposizione, entrata in vigore il 21 giugno 2021, le Dichiarazioni di Conformità dovranno essere registrate esclusivamente online direttamente dall’Applicant sul portale del Servizio Federale di Accreditamento russo – Rosakkreditacija. 

La disposizione solleva, dunque, di fatto gli Enti di Certificazione accreditati sul territorio della Federazione Russa dall’onere della registrazione delle Dichiarazioni di Conformità, ad eccezione delle Dichiarazioni di Conformità alle TR CU 001/2011 “On safety of railway rolling stock”, 002/2011 “On safety of high-speed railway transport”, 003/2011 “On safety of the railway transport infrastructure” e 006/2011 “On safety of pyrotechnic products”, per le quali la registrazione deve essere effettuata per regolamento da parte di un Ente Certificatore accreditato nel territorio dell’Unione Doganale.

Nell’effettuare la registrazione, l'Applicant dovrà attenersi alle nuove disposizioni governative che, oltre a chiarire le modalità di espletamento della registrazione stessa, forniscono un elenco della documentazione necessaria all’attivazione della Dichiarazione di Conformità da parte di Rosakkreditacija.

Tra gli altri, dovrà essere presentata anche la dichiarazione doganale con relativo codice di registrazione dei campioni eventualmente spediti a laboratori accreditati nella Federazione Russa, incaricati di effettuare i necessari test.

La Disposizione chiarisce, inoltre, le modalità in cui indicare nell’Application Form per le Dichiarazioni di Conformità di merci prodotte al di fuori della Federazione Russa e dell’Unione Economica Eurasiatica i codici internazionali GLN (Global Location Number) e GTIN (Global Trade Item Number), rispettivamente relativi al sito produttivo ed al prodotto oggetto della dichiarazione. 

Essa stabilisce che, in assenza del GLN e di altro codice identificativo dell’indirizzo del sito produttivo, che ne permetta la localizzazione, l’Applicant può ricorrere alle coordinate GLONASS (latitudine e longitudine) del luogo di produzione.

L’indicazione del GTIN, invece, non è obbligatoria e rimane, salvo diverse diposizioni future, a discrezione dell’Applicant.

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