Candidate List della European Chemical Agency (ECHA) - 2 nuove sostanze aggiunte all'elenco
15 giu 2023
Ill numero totale delle sostanze SVHC all'interno della Candidate List è ora di 235 a seguito dell'introduzione - il 14 giugno 2023 - di due nuove sostanze da parte della European Chemicals Agency - ECHA. I campi di applicazione delle nuove sostanze aggiunte vanno dalla produzione di inchiostri per la stampa e toner alla produzione di prodotti di plastica.
# | Nome della sostanza | N° EC | N° CAS | Motivo per l'inclusione | Esempi di utilizzo |
1 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | 278-355-8 | 75980-60-8 | Sostanze tossiche per la riproduzione (Articolo 57 c) | Inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, prodotti fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e stucchi, stucchi, gessi, argilla per modellare. |
2 | Bis(4-chlorophenyl) sulphone | 201-247-9 | 80-07-9 | Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti (Articolo 57 e) | Fabbricazione di prodotti chimici, prodotti in plastica e prodotti in gomma. |
Cos'è la Candidate List
La Candidate List elenca le sostanze estremamente pericolose (SVHC - Substances of Very High Concern) comunemente impiegate nella produzione di prodotti al consumo. Tali sostanze sono caratterizzate dalle implicazioni potenzialmente molto serie che possono avere per la salute umana e per l'ambiente.
Il Regolamento REACH stabilisce che produttori ed importatori di prodotti contenenti SVHC hanno l’obbligo -decorsi 6 mesi dalla data di introduzione della sostanza in Candidate List- di inviare notifica all’ECHA nell'eventualità occorrano le seguenti condizioni:
La Candidate List elenca le sostanze estremamente pericolose (SVHC - Substances of Very High Concern) comunemente impiegate nella produzione di prodotti al consumo. Tali sostanze sono caratterizzate dalle implicazioni potenzialmente molto serie che possono avere per la salute umana e per l'ambiente.
Il Regolamento REACH stabilisce che produttori ed importatori di prodotti contenenti SVHC hanno l’obbligo -decorsi 6 mesi dalla data di introduzione della sostanza in Candidate List- di inviare notifica all’ECHA nell'eventualità occorrano le seguenti condizioni:
- La sostanza è presente nei prodotti in quantità > 1 tonnellata/anno
- La sostanza è presente all’interno dei prodotti in quantità > 0,1% in peso
Una sostanza attualmente nella Candidate List non è detto debba rimanervi per sempre. In un secondo momento potrebbe, ad esempio, fare ingresso nell’Authorisation List. A quel puto le aziende devono richiedere autorizzazione per continuare ad usare tali sostanze.
Inoltre, a partire dal 5 gennaio 2021, quei fornitori che immettano sul mercato Europeo prodotti contenenti sostanze incluse nella Candidate List in concentrazione superiore allo 0.1% in peso, devono inviare una notifica al database SCIP dell’ECHA secondo la direttiva sullo smaltimento dei rifiuti (Waste Framework Directive).