14 gen 2025

Il 31 dicembre 2024 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2024/3190, che disciplina l’uso del bisfenolo A (BPA) nei materiali e nei prodotti a contatto con gli alimenti.

Il Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione si applica ai materiali e agli articoli che entrano in contatto con gli alimenti. Questi includono vernici, rivestimenti, plastica e altri articoli in cui possono essere presenti bisfenoli e loro derivati. Il regolamento prende di mira specificamente le sostanze classificate come pericolose secondo gli standard armonizzati dell’UE, in particolare il bisfenolo A (BPA), a causa delle sue proprietà di interferenza endocrina e dei potenziali rischi per la salute. Il regolamento si basa e modifica il precedente regolamento (UE) n. 10/2011 e abroga il regolamento (UE) 2018/213 per fornire un quadro più completo e aggiornato.

REQUISITI

Il regolamento vieta l'uso del BPA e dei suoi sali nella produzione e commercializzazione di materiali e articoli a contatto con gli alimenti. Questo divieto comprende i seguenti materiali

  • Adesivi
  • Gomme
  • Resine a scambio ionico
  • Plastica
  • Inchiostri da stampa
  • Siliconi
  • Vernici e rivestimenti

Tuttavia, il BPA e i suoi sali possono essere utilizzati nella produzione di materiali a contatto con gli alimenti alle condizioni specifiche indicate nell’Allegato II, che si applicano a plastica, vernici e rivestimenti.
Le restrizioni includono:

  • La migrazione del BPA negli alimenti non deve essere rilevabile
  • Gli articoli finali a contatto con gli alimenti devono essere puliti e lavati prima del loro primo utilizzo a contatto con gli alimenti.  

Inoltre, è vietata la produzione di materiali e articoli a contatto con gli alimenti che utilizzano altri bisfenoli pericolosi, a meno che non soddisfino le stesse restrizioni.

Gli operatori commerciali sono tenuti a predisporre una Dichiarazione di Conformità contenente:

  • L'identità, l'indirizzo e i dettagli di contatto dell'operatore che rilascia la dichiarazione.
  • L'identità, l'indirizzo e i dettagli di contatto del produttore o dell'importatore.
  • Identificazione del materiale o dell'oggetto a contatto con gli alimenti, compresi i prodotti intermedi e finali.
  • La data della dichiarazione.
  • Un elenco di bisfenoli o loro derivati ​​utilizzati nella fabbricazione del prodotto.
  • Una dichiarazione che conferma la conformità al presente regolamento e al regolamento UE sui materiali e articoli a contatto con gli alimenti.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali e gli articoli in plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, le sostanze 2,2-bis (4-idrossifenil)propano (voce 151) e 4,4'-diidrossidifenilsolfone (voce 154) sono state rimosse dalla Tabella 1 nell'allegato I.  

PERIODO DI TRANSIZIONE 

Gli articoli monouso a contatto con gli alimenti contenenti BPA che non sono conformi al presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al 20 luglio 2026. 
Gli articoli finali a contatto con gli alimenti a uso ripetuto fabbricati utilizzando BPA che non sono conformi al presente regolamento possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 luglio 2026.

I prodotti possono rimanere sul mercato fino al 20 gennaio 2029.